IL NOSTRO STATUTO

  STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione, sede e logo identificativo

E’ costituita in Civitavecchia (RM) una Associazione Politico-Culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Associazione Culturale FORUM ITALIA”, con sede in Civitavecchia in Via dei Garofani 34. Il logo identificativo dell’Associazione è costituito da un cerchio contenente tre semicerchi concentrici e l’indicazione FORUM ITALIA….

Articolo 2 – Scopo e Principi Ispiratori

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

  2. L’Associazione ha per finalità la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura e delle attività di valore politico e sociale tra il popolo italiano. “FORUM ITALIA” si ispira ad una concezione spirituale della Vita, in contrapposizione ad ogni forma di materialismo e di relativismo, coniugando il valore della libertà personale con l’esigenza della solidarietà generale. L’Associazione si riconosce nella tradizione culturale greco-romana, che costituisce la radice della moderna civiltà europea ed occidentale e propone una visione comunitaria della Società, al di là di ogni forma di individualismo e di classismo, individuando nel preminente interesse della Nazione il fine ultimo per il quale superare ogni forma di antagonismo sociale e di contrapposizione intercategoriale tra i ceti produttivi, promuovendo un modello partecipativo nell’organizzazione delle imprese e delle attività economiche in generale. L’Associazione propugna e difende i valori ed i principi della Tradizione, nella prospettiva della costruzione di una Europa dei Popoli, radicata nella tradizione storico-culturale greco-romana e nei principi e valori del moderno pensiero della Destra Sociale, che si è sviluppato tra i Popoli Europei in Età contemporanea: pensiero fondato su una concezione spirituale della Vita, che rifugge ogni forma di materialismo, relativismo ed utilitarismo, nella difesa della dignità e libertà della persona, riconoscendo assoluta centralità alla Famiglia quale cellula essenziale della Società. L’Associazione propugna la difesa dell’Ambiente e della Natura, perseguendo la prospettiva di uno sviluppo eco-sostenibile e nella tutela e promozione del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale del territorio. L’Associazione persegue i valori di autodeterminazione dei popoli e supporta tutte quelle attività che contribuiscono ad aiutare le popolazioni oppresse e che riguardano la stessa vita e libertà del gruppo umano nel quale esse vivono. L’Associazione si impegna a perseguire quei valori di solidarietà sociale che vedono i più deboli e oggetti di sopraffazioni al centro di attività umanitarie che l’associazione organizzerà nel rispetto delle varie identità sociali.

  3. L’Associazione, al fine di promuovere i principi ed i valori ispiratori sopra descritti può:

    • svolgere analisi per individuare le capacità del territorio e le sue possibilità di sviluppo politico e sociale

    • elaborare e realizzare progetti e attività specifiche aventi per oggetto lo sviluppo umano, ambientale e culturale dell’individuo

    • progettare e/o gestire corsi di formazione

    • organizzare e/o partecipare a manifestazioni come convegni, seminari, pubblici dibattiti, presentazione di libri, concerti, rappresentazioni teatrali, rassegne musicali e cinematografiche, la produzione di testi, documenti scritti, audiovisivi.

    • svolgere attività di informazione e promozione delle proprie attività e dei risultati di queste anche con attività editoriali e di stampa di qualsivoglia strumento periodico e non, attraverso lo strumento tecnologico a disposizione

    • collaborare con altre associazioni, enti pubblici o privati che abbiano finalità affini

    • si impegna a che venga conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà della destra sociale;

    • promuovere e aderire a iniziative di volontariato internazionale intrattenendo a tal fine gli opportuni rapporti con organizzazione e istituzioni affini ai principi sopra elencati;

    • svolgere ogni altra attività ritenuta utile e/o necessaria, purché compatibile con i propri principi istituzionali anche avvalendosi di strutture o Enti comunque definiti nel rispetto delle vigenti normative.

    • Creare, gestire e promuovere circoli culturali, centri studio, centri sociali, librerie, sale di lettura, manifestazioni e convegni a carattere ricreativo, culturale, turistico ed educativo in genere, al fine di diffondere l’organizzazione comunitaria, il dialogo e lo scambio culturale, la libera informazione, la responsabile partecipazione alla vita sociale, il tutto inquadrato nella riscoperta dei valori e delle radici storiche e spirituali della cultura europea.

    • L’associazione potrà parallelamente potrà creare clubs, pubs, birrerie, circoli musicali ed artistici con il fine di intrattenimento gastronomico e di ritrovo per i propri soci, senza scopo di lucro se non quello di rientrare nelle spese di gestione.

    • gestire e mantenere strutture e istituzioni ambientali come parchi e zone verdi per la salvaguardia del territorio in una visione di sviluppo sostenibile nel rispetto dell’economia e dell’ambiente in cui le strutture sono intergrate




L’Associazione potrà, altresì, concorrere all’attività politica, anche attraverso il sostegno diretto o indiretto a liste di candidati alle elezioni o alla promozione e costituzione di proprie liste di candidati.




  1. L’Associazione può costituire propri centri e sedi, oltre a quella Centrale, su tutto il territorio nazionale sia territoriali sia ambientali e sia tematiche, ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali ed alla realizzazione delle proprie attività; a tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, nonché richiedere contributi e/o sovvenzioni erogati da enti pubblici e/o privati, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.

  2. L’Associazione si caratterizza, altresì, per l’elettività e la gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti o simpatizzanti.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione all’Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo ed ai diritti derivanti.

  2. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci esclusivamente le persone fisiche che abbiano compiuto almeno 14 (quattordici) anni di età, che ne facciano richiesta,che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile e che non manifestino idee e valori incompatibili con quelli dell’Associazione stessa elencati all’art. 2 del presente Statuto: l’adesione all’Associazione è, in ogni caso, subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

  3. Tutti coloro i quali intendano far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

  4. L’Associazione riconosce lo status di Soci fondatori a coloro che si iscriveranno entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione e dalla registrazione del presente Statuto.

  5. La validità della qualità di socio conseguita all’atto di presentazione della apposita domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo; in caso in cui il Consiglio Direttivo non deliberi in merito entro sessanta giorni, la domanda si intenderà automaticamente accolta.

  6. La quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

  1. Tutti i Soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.

  2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei Soci

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta de componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che tiene una condotta ritenuta disonorevole entro e fuori dell’Associazione, o che, con la Sua condotta, costituisca un ostacolo al buon andamento del sodalizio ovvero contrasti le attività e gli scopi dell’Associazione o ne leda l’immagine o, infine, in caso di morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.













Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

  • l’Assemblea generale dei Soci;

  • il Presidente;

  • il Consiglio Direttivo

Articolo 8 – Assemblea

  1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

  2. La convocazione dell’Assemblea ordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, proponendone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione dell’Assemblea generale dei Soci diviene atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, in persona del Presidente o suo delegato.

  3. L’Assemblea dovrà svolgersi presso la sede sociale ovvero in luogo individuato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e, comunque, idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto i soli Associati maggiorenni.

  2. Il Socio può essere rappresentato in Assemblea per mezzo di delega. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di tre Soci. La delega può essere conferita anche ad un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Compiti dell’Assemblea

  1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di un avviso nella sede dell’Associazione o altro metodo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, purchésia garantito a tutti i Soci la conoscenza della data ed orario della riunione, del luogo ove questa si terrà nonché del relativo ordine del giorno. Nella convocazione dell’Assemblea, quindi, devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.

  2. L’Assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, in persona del Presidente o di un Suo delegato, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.

  3. Spetta all’Assemblea deliberare sull’approvazione dei bilanci, sulla revoca/nomina del Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione nonché in merito a questioni sui quali il Consiglio Direttivo la chiama ad esprimersi.

  4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

  5. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

  6. L’assistenza del segretario non è necessaria qualora il verbale di Assemblea sia redatto da un notaio.

  7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

  8. Di ogni riunione dell’Assemblea generale dei Soci si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nonché, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere a disposizione di tutti gli Associati nelle forme e con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Validità assembleare

  1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto, salvo il caso di deleghe (ammesse sino ad un massimo di tre per ciascun socio).

  2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza.

  2. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti mobiliari o immobiliari; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea, che ne determina altresì la composizione che, in ogni caso, prevederà la presenza minima di un Vicepresidente, di un Tesoriere e di un Segretario. Il Consiglio Direttivo designato dall’Assemblea nomina al Suo interno un Presidente, che determina a sua volta le restanti cariche tra i componenti dell’organo. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio rimane in carica fino a revoca o dimissioni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazione alcuna. Le deliberazioni del direttivo saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

  4. In caso di parità il voto del Presidente è sempre determinante.

  5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Dimissioni

  1. Nel caso, per qualsiasi ragione, nel corso dell’anno sociale venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

  2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 15 – Convocazione del Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.




Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

  2. redigere il rendiconto preventivo, quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea e determinare la quota associativa annuale;

  3. fissare le date e convocare le Assemblee ordinarie dei soci, da convocare almeno una volta all’anno e convocare, in caso di necessità o di richiesta da parte dei Soci, l’Assemblea Straordinaria;

  4. redigere eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

  5. adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

  6. attuare le finalità previste dallo statuto, determinando i relativi indirizzi, sui quali ha facoltà di chiamare ad esprimersi l’Assemblea generale degli Associati.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentate in ogni evenienza.

Articolo 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo nonché in quelle mansioni nelle quali sia da questi espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza dell’Associazione.










Articolo 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Il rendiconto

  1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale poste in essere accanto all’attività istituzionale, e ad essa strumentale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

  2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la consistenza patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

  3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati nella sede sociale.

Articolo 22 – Anno Sociale

L’anno sociale e l’esercizio economico-finanziario dell’Associazione hanno inizio il primo gennaio e terminano il tenuto dicembre.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti pubblici e/o privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da ogni quant’altro l’Associazione riterrà opportuno per sostenersi.

Articolo 24 – Sezioni

L’Associazione ha facoltà di costituire sezioni territoriali, ambientali o tematiche.

Articol0 25 – Clausola compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, costituito secondo le regole che verranno preventivamente adottate dall’Associazione.

  2. In tutti i casi in cui non fosse, per qualsivoglia motivo, possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le regole previste dall’Associazione, questo sarà composto da n. 3 (tre) componenti, due designati da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di Presidente, designato su accordo tra gli altri Arbitri ovvero dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia (RM).

  3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale ha l’onere di comunicarlo all’altra con lettere raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

  4. L’arbitrato avrà sede in Civitavecchia (RM) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi esso considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 26 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta di assemblea generale straordinaria dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

  2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione, che avverrà in via prioritaria a favore di un’altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Articolo 26 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa di riferimento.